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Lo statuto del Comitato Aiutiamo Edoardo
Premesso che:

- Al bambino Vona Edoardo, nato a Roma il 26/02/2004 ed ivi residente, è stata diagnosticata una grave e rara malattia degenerativa denominata leucodistrofia;
- Le cure per la predetta malattia sono particolarmente costose e, per la mancanza di strutture ed istituti di ricerca in Italia, comportano anche frequenti viaggi e soggiorni all’estero;
- Data l’entità delle spese occorrenti per garantire le necessarie cure ed assistenza ad Edoardo;
- Spese che la famiglia non è in grado di sostenere, i sottoscrittori hanno deciso di promuovere una raccolta di denaro organizzando un comitato per la raccolta di fondi e la gestione dei medesimi.

Tutto ciò premesso
Tra i sottoscritti si dichiara, conviene e stipula quanto segue:
Art 1) I “Promotori” costituiscono ai sensi degli Art. 39-42 del Codice Civile, un comitato di beneficenza, denominato “Aiutiamo Edoardo” per la raccolta di fondi necessari a curare la malattia di Edoardo, senza alcun fine di lucro;
Art 2) Il comitato ha sede in Roma, in Viale .......;
Art 3) Il comitato si propone di raccogliere i fondi per far fronte a tutte le spese necessarie per la cura della malattia di Edoardo, inclusi gli oneri di viaggio e soggiorno all’estero dei suoi genitori o assistenti.
A tal fine i Promotori potranno:
- organizzare sottoscrizioni, manifestazioni, eventi, anche di carattere informativo, per diffondere la consapevolezza dell’esistenza della leucodistrofia, sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere studi e ricerche per la cura di tutti i soggetti affetti da questa malattia;
- aprire conti correnti sia postali che bancari sui quali far effettuare i versamenti anche on line;
- erogare le somme raccolte a favore del beneficiario.
Art 4) Il presente comitato si intende costituito dai sottoscritti quali promotori del comitato medesimo, e composto anche da quanti successivamente chiedano di entrare a farne parte espressamente con tale qualifica.
Coloro che elargiranno somme o effettueranno donazioni saranno semplici sottoscrittori, tenuti solo ad effettuare le oblazioni promesse senza assumere alcuna responsabilità nella gestione e/o erogazione dei fondi.
Art 5) La raccolta, la gestione e conservazione dei fondi e la loro destinazione allo scopo predetto, possono essere affidate anche a soggetti diversi dai promotori.
Coloro che provvederanno alla gestione saranno considerati “Organizzatori” ai sensi dell’Art. 40 del Codice Civile, con la conseguente assunzione di responsabilità personale e solidale.
Art 6) I sottoscritti dichiarano che la gestione è affidata agli Organizzatori signori:
Angelini Alessandro con la carica di vicepresidente;
Rubei Mauro con la carica di cassiere;
mentre alla Presidenza del Comitato viene nominato il signor Vona Silvano.
I predetti signori, tutti come sopra generalizzati, dichiarano di accettare la nomina e carica loro conferita.
Art 7) Qualora i fondi raccolti fossero insufficienti allo scopo, o lo stesso non fosse più attuabile, ovvero se fosse stato raggiunto e residuassero dei fondi, i medesimi saranno devoluti per la cura di bambini affetti dalla stessa malattia e/o istituti di ricerca per le malattie rare come la leucodistrofia.
Art 8) Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti, sono a carico dei sottoscritti.


Il Presidente Vona Silvano
Il Vice presidente Angelini Alessandro
Il Cassiere Rubei Mauro
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